Il Decreto Semplificazioni prevede che il domicilio digitale diventi un prerequisito per l’iscrizione alla Camera di commercio. Uno dei provvedimenti del Governo è quello di semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini rafforzando l’utilizzo della posta elettronica certificata e prevedendo sanzioni per la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC nei casi previsti dalla legge.
Le disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 16, D.L. n. 185/2008 e art. 5, D.L. n. 179/2012) impongono:

-alle imprese costituite in forma societaria, la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro imprese;

-ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi.


È prevista l’applicazione di una forte sanzione in misura raddoppiata rispetto a quanto indicato nell’art. 2630 alle imprese che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale.

Per quanto riguarda i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza, è stato introdotto l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dello stesso Collegio o Ordine di appartenenza.


Inoltre, il Conservatore dell’ufficio del Registro imprese, ove rilevi un domicilio digitale inattivo, chiederà alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni, decorsi i quali, perdurando l’inattività e in assenza di opposizione da parte della stessa società, procederà alla cancellazione dell’indirizzo dallo stesso Registro imprese.
La scadenza per le aziende entro cui poter comunicare o rendere attivo l’indirizzo PEC, evitando di incombere in sanzioni, è il 1 ottobre 2020.