Sovente ci viene chiesta conferma della possibilità di nominare, come possessore del requisito per la vendita alimentare, un soggetto esterno all’impresa. Anzi, alcuni ci chiedono di presentare pratiche presso i comuni in questo metodo, che è… totalmente illegittimo!
Nel decreto legislativo numero 59 del 2010, riportato poco sotto, non è infatti prevista la possibilità di nominare un soggetto che abbia seguito il corso o abbia esercitato come addetto alla vendita due anni negli ultimi cinque se egli non fa parte della società o della ditta individuale che presenta la documentazione.
Il Decreto infatti prevede che la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sia consentito a chi abbia il requisito professionale oppure al personale dipendente dell’azienda che abbia ottenuto il requisito.
In virtù di ciò, il requisito alimentare deve essere detenuto o dal titolare, o dai soci e dal personale dipendente, inquadrati all’interno dell’azienda tramite posizione INPS/INAIL.
Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 – Suppl. Ordinario n. 75
Articolo 71
6. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e’ consentito a chi e’ in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche’ nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.