Da oggi cambiano le regole relative ai pagamenti delle merci deperibili. Riproponiamo la nota già pubblicata di Fiva Nazionale.

La nuova disciplina non riguarda le operazioni concluse con il consumatore finale e non trova applicazione in caso di cessione con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito.

Le disposizioni di cui all’articolo 62, nonostante gli interventi della Confederazione che ne aveva chiesto il rinvio almeno fino all’emanazione del decreto attuativo, sono applicabili anche in mancanza del Decreto Interministeriale attuativo, all’esame presso il Consiglio di Stato e che, dunque, ancora non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Secondo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 62, i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari (ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale) debbono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti ; debbono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta (con fattura o altro documento) ; debbono indicare, a pena di nullità – che può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto nonché il prezzo e le modalità di consegna e di pagamento.

Il comma 2 definisce e riassume le pratiche commerciali ritenute scorrette e che, quindi, sono vietate.

Il comma 3 stabilisce che il pagamento dei corrispettivi dei contratti per la cessione dei beni di cui al comma seguente deve essere effettuato entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci.

Il comma 4 definisce i “prodotti alimentari deteriorabili” e cioè prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

a) Prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni ;

b) Prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni ;

c) Prodotti a base di carne aventi le seguenti caratteri stitiche fisico-chimiche : Aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 e pH uguale o superiore a 4,5 ;

d) Tutti i tipi di latte.