L’art. 5 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) come modificato dalla Legge di conversione 17 dicembre 2012, n.221 (entrata in vigore il 19/12/2012) dispone che, a decorrere dal 19 dicembre 2012, le imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane debbano indicare nella stessa domanda il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Pertanto, dal 19 dicembre 2012, tutte le domande di nuova iscrizione di impresa individuale devono obbligatoriamente contenere l’indicazione dell’indirizzo PEC dell’impresa.
Le imprese individuali, attive e non soggette a procedure concorsuali, già iscritte nel Registro delle Imprese alla data del 19 dicembre 2012 sono tenute a depositare, presso l’ufficio del Registro delle Imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 giugno 2013.
