Per l’anno 2013, con nota del 21 dicembre 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, sono state confermate le misure del diritto annuale già definite per l’anno 2011, sia nelle misure fisse che nelle fasce di aliquote di fatturato. 
 

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute al pagamento del diritto annuale:

a) le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese al 1° gennaio,

b) i soggetti REA iscritti al 1° gennaio,

c) i soggetti REA e le imprese iscritte o annotate nel corso dell’anno.

 
UNITA’ LOCALI/SEDI SECONDARIE

Le imprese sono inoltre tenute al pagamento di un diritto pari al 20% di quanto dovuto per la sede, per ciascuna unità locale/sede secondaria iscritta nel Registro delle imprese al 1° gennaio. Al fine di un corretto calcolo del numero delle unità locali, si consiglia di seguire le indicazioni contenute nella scheda impresa allegata alla lettera informativa o, in assenza, di verificare i dati contenuti nel Registro delle imprese.

CHI NON È TENUTO A PAGARE IL DIRITTO PER L’ANNO 2013

  1. Le imprese individuali e i soggetti REA che abbiano cessato l’attività entro il 31 dicembre 2012 e presentato la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2013
  2. Le società e gli altri soggetti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale entro il 31 dicembre 2012 e presentato la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2013
  3. Le società di persone e i consorzi che risultino sciolti senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre 2012 e presentato la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2013

TRASFERIMENTO SEDE LEGALE
In caso di trasferimento sede in corso d’anno in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di commercio dove l’impresa risulta iscritta al 1° gennaio.

IMPORTI
Gli importi sono dovuti in misura fissa o variabile, quando commisurati al fatturato dell’esercizio precedente.

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE
Il diritto annuale si paga con il modello F24 telematico. Si precisa che la nuova denominazione della sezione da compilare per il versamento del diritto annuale, è la seguente: SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI.

Le imprese che chiedono l’iscrizione o l’annotazione nel corso dell’anno, e i nuovi soggetti REA, pagano il diritto annuale secondo le modalità indicate con Nota dell’Area anagrafe economica.

L’importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.

Per il pagamento del diritto annuale NON devono essere utilizzati bollettini postali o simili.

SCADENZA
Il versamento deve essere effettuato entro il 18 giugno 2012. Il termine per le società di capitali, coincide con quello previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi per l’anno 2012.

Se si paga entro il trentesimo giorno occorre maggiorare il pagamento dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, oltre si può ancora sanare spontaneamente la violazione, entro un anno dalla scadenza del termine, avvalendosi del cosiddetto ravvedimento lungo.

Si rammenta infine che secondo quanto prevede l’art. 24 della L. n. 449/97 il Registro delle Imprese non rilascia più certificati alle imprese che alla data del 1° gennaio dell’anno corrente non risultino in regola con il pagamento del diritto annuale dell’anno precedente.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE
Le imprese devono diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all´iscrizione in presunti annuari, registri e repertori, ovvero relativa a presunte prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto annuale né con l´iscrizione in registri tenuti dalla Camera di commercio.