Con la Risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non deve essere assoggettata all’imposta di bollo la dichiarazione cui sono tenute le imprese per iniziare, cessare o modificare un’attività produttiva (cosiddetta “SCIA”), purché la stessa non preveda il rilascio di provvedimenti o certificazioni.

Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria ricorda, in primis, quanto già chiarito con la Risoluzione del 5 luglio 2001, n. 109, con riferimento alle denunce di inizio attività di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui queste ultime sono “da considerare come semplici comunicazioni e pertanto non soggette ad imposta di bollo (…)”.

Nel documento di prassi in esame, viene, quindi, precisato che, attualmente, la dichiarazione di inizio attività è stata sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (cosiddetta “SCIA”), prevista dall’art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’art. 49, comma 4-bis, della L. 30 luglio 2010, n. 122, ai sensi del quale, “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per l’iscrizione in albi o ruoli richieste per l’esercizio delle attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, (…) è sostituito da una segnalazione dell’interessato (…)”.

Premesso ciò, le conclusioni raggiunte dall’Amministrazione finanziaria con la citata Risoluzione n. 109 del 2001, con riferimento alla dichiarazione di inizio attività devono ritenersi applicabili anche alla “SCIA” che, pertanto, non deve essere assoggettata ad imposta di bollo, sempreché in esito alla presentazione della predetta segnalazione non sia prevista da parte dell’Amministrazione ricevente il rilascio di un provvedimento o, comunque, il rilascio di certificazioni.