“Il settore della distribuzione, già ampiamente liberalizzato dalla Bersani in poi, ha subito nel corso degli anni molte penalizzazioni: i negozi continuano a chiudere, per via della recessione che dispiega i suoi effetti ancora oggi (nei primi 5 mesi di quest’anno hanno chiuso 54.894 esercizi commerciali) e le prospettive di ripresa dei consumi si fanno sempre più fragili e incerte, confermando che gli imprenditori del commercio, che vivono di domanda interna, sono destinati nei prossimi mesi a svolgere le proprie attività in una situazione economica drammatica. In questo quadro, l’emendamento riguardante l’estensione agli agricoltori della vendita diretta al di fuori della propria azienda, presentato nell’ambito del dl sulla competitività, in discussione nelle Commissioni riunite Attività Produttive e Ambiente del Senato, rischia di creare un’ulteriore ingiustificata discriminazione contro il commercio regolare, favorendo, cosa ben più grave, una parte del sistema produttivo a scapito di un’altra”. E’ la posizione di Confcommercio, che torna a definire “inaccettabile che si possa avallare per legge la possibilità per gli agricoltori di fare i commercianti al di fuori delle regole del commercio e della tutela dei consumatori, consentendo, di fatto, di creare le basi per la costruzione di vere e proprie reti distributive parallele degli agricoltori, anche di dimensioni nazionali, senza alcun tipo di controllo.
I VANTAGGI DEI PRODUTTORI DIRETTI
Fisco
1. I ricavi della vendita diretta possono essere considerati come parte del reddito agrario, alla pari dei ricavi derivanti dalla normale attività agricola esercitata dall’impresa agricola, e quindi gli agricoltori possono beneficiare delle varie agevolazioni fiscali che riguardano, in particolare, la determinazione del reddito imponibile dell’azienda, le aliquote IRPEF e IRAP applicabili, il regime IVA applicato.
2. Inoltre, nel caso in cui il volume d’affari sia inferiore ai € 7.000 annui, l’agricoltore può optare per il regime di esonero Iva con la possibilità di essere esentato dall’emissione di fatture per le vendite, dalla registrazione delle fatture e tenuta della contabilità, dalla presentazione delle dichiarazioni annuali Iva. Gli unici adempimenti obbligatori per l’agricoltore consisterebbero solo nella numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle copie delle autofatture emesse dagli acquirenti (in possesso di P. IVA).
3. Le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli direttamente sul proprio fondo non sono poi assoggettate all’obbligo di emissione dello scontrino, purché tali soggetti rientrino nel regime speciale di detrazione d’imposta previsto dall’art. 34 del DPR n. 633 del 1972. E gli imprenditori agricoli possono anche vendere prodotti non provenienti dai propri campi a patto che non siano “prevalenti” sul totale della merce commercializzata. Ciò significa che ciascun soggetto che opera nella vendita diretta deve commercializzare almeno il 51% di prodotti propri.
Regole amministrative
4. Gli agricoltori che effettuano la vendita diretta non sono oggi obbligati a rispettare le norme stabilite per le normali attività commerciali previste dal decreto legislativo 114/1998. In questo senso, non sono obbligati ad avere i requisiti professionali normalmente richiesti per chi apre un’attività commerciale nel settore alimentare (es. aver frequentato un corso professionale per il commercio alimentare o aver lavorato almeno 2 anni nell’ultimo quinquennio nel settore della distribuzione alimentare). Non sono obbligati a rispettare la normativa comunitaria igienico sanitaria, potendo vendere direttamente al dettaglio sia i propri prodotti che i prodotti trasformati in azienda (es. frutta a pezzetti, insalate pronte, formaggi, carne macellata, etc.), ottenuti a seguito di un’attività di manipolazione delle materie prime, senza tuttavia l’obbligo di formazione, a cui è invece soggetto l’operatore commerciale.
5. Il prodotto posto in vendita dall’imprenditore agricolo non deve riportare il prezzo, né indicare il prezzo per unità di misura. Al contrario, gli operatori commerciali hanno l’obbligo di indicare, in modo chiaro, univoco e leggibile, per ogni prodotto offerto in vendita il prezzo di vendita e per unità di misura.
6. Al consumatore che acquista nei mercati agricoli non vengono fornite una serie di informazioni quali ad esempio: la varietà, l’origine, il calibro e la categoria dei prodotti che sono, invece, obbligatorie nel caso di vendita di prodotti sfusi. Gli imprenditori agricoli che partecipano alla vendita diretta su “aree pubbliche” non sono soggetti al pagamento dei contribuiti e degli oneri (ad es. raccolta rifiuti, allacciamento elettrico) cui sono soggetti, invece, gli operatori ambulanti.