Riceviamo e pubblichiamo la nota di Fiva Nazionale in merito al Green Pass

La Gazzetta Ufficiale n.226 del 21 settembre pubblica il Decreto Legge in oggetto che ora va alle Camere per la conversione ma che è già entrato in vigore al momento della pubblicazione e che si allega alla presente comunicazione.

Particolare rilievo assume l’art.3 che introduce l’art.9-septies al DL 52/2021 convertito, con modificazioni, in legge 87/2021 e che stabilisce l’obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde Covid 19 (cd. Green Pass) per chiunque esercita un’attività lavorativa di tipo privato nei luoghi di lavoro e per tutti coloro che, a diverso titolo collaborativo, frequentano questi luoghi di lavoro.

Si rammenta che il Green Pass si ottiene nei casi di avvenuta vaccinazione, ovvero di test molecolare o rapido negativo, oppure guarigione da COVID-19.

La norma decorre dal 15 ottobre 2021 e dura fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.

I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni e a tal fine, entro il 15 ottobre 2021, dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche. Per i lavoratori esterni, la verifica sul rispetto delle prescrizioni potrà essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Dalla stesura della norma si ricava che essa riguarda anche i banchi dei mercati e delle fiere ovviamente per la parte relativa al personale lavorativo e non anche alla normale clientela.

In sostanza, tutti i soggetti interessati allo svolgimento dell’attività commerciale sono tenuti al possesso della certificazione verde. Nessun obbligo sussiste, invece, per i clienti e nessun controllo compete alle stesse aziende nei confronti della clientela stessa sia nei mercati che nelle fiere ad eccezione dell’informazione prevista dalla modifica apportata al comma 4 dell’art.3 del DL 105/2021 convertito in legge 126/2021 (cfr. ns.164 del 6 settembre u.s.).

Per i lavoratori che abbiano avuto accesso al luogo di attività violando l’obbligo di Green Pass, è prevista una sanzione pecuniaria da € 600,00 ad € 1500,00 mentre per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da € 400 ad € 1000,00.