La Repubblica – SARAH MARTINENGHI

È un’ordinanza dagli effetti dirompenti quella pronunciata dalla Corte di Cassazione il 14 novembre 2019: i giudici hanno infatti stabilito che non devono essere pagate ingiunzioni di pagamento, quindi multe, bolli auto, e sanzioni per tributi locali, notificate tra il 2000 e il 2010. Tutte cancellate se l’importo è inferiore a mille euro e il recupero credito è stato affidato ad agenti di riscossione come Soris, Soget o Ica, in quel lasso di tempo.
La decisione riguardava un caso abruzzese, ma la decisione ha valore per tutta Italia. E ha suscitato l’interesse dei legali del Movimento Consumatori che ogni giorno sono impegnati a patrocinare ed assistere cittadini che chiedono chiarimenti o hanno problemi di cartelle e multe.


La quinta sezione civile della Cassazione ha infatti stabilito che dovesse essere annullata l’ingiunzione di pagamento per un bollo auto non pagato nel 2005: si trattava di una cifra di 197 euro richiesta con ingiunzione notificata nel 2011. In quel caso l’agente di riscossione era la Soget, equivalente per la nostra regione alla Soris. I giudici rilevano che una norma prevede lo stralcio dei debiti fino a 1000 euro affidati agli agenti di riscossione ” comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010: sono automaticamente annullati ” . Riferendosi allo specifico caso, spiegano che il debito di 197 euro ” rientra nello stralcio ” , che il ruolo era stato ” consegnato all’agente di riscossione ( Soget) dopo la notifica dell’avviso di accertamento ” , e che la riscossione coattiva può avvenire ” come è noto ” o con la formazione di un ruolo esecutivo e conseguente emissione di cartella tramite Equitalia, o con un’ingiunzione direttamente dall’amministrazione, oppure ” tramite un concessionario abilitato ( per la Regione dal 2017, Soris spa)”.

“Tuttavia – spiegano i giudici la norma fa riferimento ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, a prescindere dalla data in cui effettivamenti questi provvedono all’emissione della cartella o dell’ingiunzione ” . A tradurre gli effetti della sentenza è, per il Movimento Consumatori, l’avvocato Alessandro Lesca, che spiega: “Finora le società di riscossione ( come la Soris, ndr) non avevano annullato i carichi rientranti nella previsione del decreto fiscale 2018, sostenendo di essere concessionari e non agenti di riscossione. Il Supremo Consiglio fornendo una lettura costituzionalmente orientata della norma, ha invece ritenuto che l’annullamento riguardi anche le ingiunzioni di pagamento. Pertanto bollo auto, tributi locali e sanzioni amministrative che regioni e comuni hanno girato a loro fino al 31 dicembre 2010, debbono essere cancellati se sotto i mille euro, esclusi sanzioni e interessi ” . Un esempio: “Una multa per divieto di sosta da 40 euro che non viene pagata e raddoppia, con conseguenti maggiorazioni di 8 euro l’anno, mandata a ruolo e notificata nel 2007. Nel 2019 l’ingiunzione può arrivare a 1100 euro tra interessi e more”.


Possono rientrare dunque piccole multe, sia del codice della strada che per violazione del regolamento comunale, tasse per i rifiuti, bolli auto, i canoni di occupazione di spazi e aree pubbliche, tutte le entrate patrimoniali o tributarie delle amministrazioni locali, comunali, provinciali e regionali. “Chi sa di avere ingiunzioni notificate o comprese nel periodo indicato, tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, per un carico inferiore ai mille euro non è dunque tenuto a pagare nulla – spiega ancora Lesca – Dovrà chiedere alla società di riscossione di disporre in autotutela l’annullamento. E qualora avesse pagato dopo l’entrata in vigore del decreto fiscale del 2018, avrà il diritto di chiedere la restituzione delle somme”.