Si ripropone il tema delle nuove regole per i pagamenti relativi agli acquisti di generi alimentari, tramite la comunicazione di Fiva Confcommercio Nazionale.

Il prossimo 24 ottobre entrerà in vigore la nuova disciplina delle transazioni commerciali della filiera agroalimentare che hanno per oggetto la cessione dei prodotti alimentari deteriorabili, adottata a seguito dell’aumento di segnalazioni relative a “pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare che rischiano di ampliarsi nei prossimi mesi in relazione alle condizioni di crisi economica ed i suoi riflessi in termini di calo dei consumi”.

La nuova disciplina non riguarda le operazioni concluse con il consumatore finale e non trova applicazione in caso di cessione con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito.

Le disposizioni di cui all’articolo 62 (che si allega), nonostante gli interventi della Confederazione che ne aveva chiesto il rinvio almeno fino all’emanazione del decreto attuativo, sono applicabili anche in mancanza del Decreto Interministeriale attuativo, all’esame presso il Consiglio di Stato e che, dunque, ancora non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Secondo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 62, i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari (ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale) debbono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti ; debbono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta (con fattura o altro documento) ; debbono indicare, a pena di nullità – che può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto nonché il prezzo e le modalità di consegna e di pagamento.

Il comma 2 definisce e riassume le pratiche commerciali ritenute scorrette e che, quindi, sono vietate.

Il comma 3 stabilisce che il pagamento dei corrispettivi dei contratti per la cessione dei beni di cui al comma seguente deve essere effettuato entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci. Il comma 4 definisce i “prodotti alimentari deteriorabili” e cioè prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie :

a) Prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni ;

b) Prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni ;

c) Prodotti a base di carne aventi le seguenti caratteri stitiche fisico-chimiche : aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 e pH uguale o superiore a 4,5 ;

d) Tutti i tipi di latte.

I commi 5, 6, 7 sono relativi alle sanzioni che sono così determinate :

– Le sanzioni pecuniarie applicabili per chi contravviene agli obblighi di cui al comma 1, salvo che il fatto costituisca reato vanno da 516 a 20.000 euro, in riferimento al valore dei beni oggetto della cessione.

– Le sanzioni pecuniarie applicabili a chi contravviene agli obblighi di cui al comma 2,salvo che il fatto costituisca reato, vanno da 516 a 3.000 euro con riferimento alla valutazione del beneficio attribuibile al soggetto che non ha rispettato i divieti stabiliti.

– Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 ad 500.000 euro, in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.