Non parrebbero profilarsi motivi ostativi alla percorribilità dell’interpretazione formulata dalla Regione Piemonte, ovvero applicare l’estensione prevista dal citato articolo 56-bis, non solo alla conclusione dei procedimenti amministrativi di rinnovo, ma anche come termine ulteriore di ampliamento, rispetto a quello del 30 giugno 2021 stabilito dalle linee guida ministeriali, per consentire agli operatori commerciali di acquisire tutti i previsti requisiti di legge”.

Questo è quanto scrive il Ministero per lo Sviluppo Economico in una circolare, in riferimento a un quesito presentato dalla Regione Piemonte.


Si tratta della possibilità data dall’articolo 56-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 1061, che prevede lo slittamento dal 30 giugno 2021 al 31 marzo 2022 non soltanto per i Comuni di concludere i rinnovi, ma anche agli ambulanti di ottenere i requisiti richiesti, su tutti l’iscrizione in Camera di Commercio.


Se ciò fosse confermato dalla Città di Torino, a cui Fiva ha già inviato una richiesta di chiarimenti in tale senso, sarà possibile evitare le revoche che attualmente sono pendenti sugli operatori iscritti tardivamente presso i registri camerali.

Appena disponibili aggiornamenti, ne daremo informazione.