Dopo l’introduzione, nell’estate 2014, della norma che prevede l’obbligo di utilizzo dei sacchetti biodegradabili (e relative sanzioni per chi non si adegua) e dopo una serie di incontri con l’Assessorato al commercio di Torino, non sono emerse indicazioni definitivamente chiare sulla modalità di controllo e soprattutto su chi detenga la responsabilità finale. In linea generale, si può sostenere che l’operatore che acquista sacchetti presso un’azienda certificata sia sollevato dalla responsabilità poiché a monte la produzione deve rispettare la Norma.

L’operatore comunque ha l’obbligo, in fase di eventuale controllo, di dimostrare l’acquisto tramite fattura e nella descrizione del prodotto deve risultare il riferimento alla Norma. Si consiglia quindi a tutti gli operatori di evitare acquisti non sicuri e di precisare al produttore la necessità di avere sacchetti conformi alla disposizione di Legge.