Dal 1° luglio 2019 è stata introdotta gradualmente l’emissione dello scontrino elettronico in sostituzione degli scontrini cartacei e ricevute fiscali. L’invio dei corrispettivi telematici prevede l’obbligo di un registratore di cassa fiscale, che consente la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati obbligatori e permette di partecipare alla lotteria degli scontrini. L’entrata in vigore della legge di Bilancio 2021 aveva fissato, per tutti gli esercenti, l’invio degli scontrini tramite registratori telematici al 1° gennaio 2021.

Ma a ridosso della scadenza, con il Provvedimento del 23 dicembre 2020, l’obbligo ha subìto una prima proroga al 1° aprile 2021; poi, con il successivo Provvedimento del 30 marzo 2021 (come si evince dal documento in pdf), è giunta la proroga al 1° ottobre 2021. Infine, con il Provvedimento del 7 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’ulteriore proroga, dal 1° ottobre 2021 al 1° gennaio 2022.

C’è tempo, quindi, fino al 1° gennaio 2022 per aggiornare i Registratori Telematici al tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020”, e sino a questa data sarà ancora possibile inviare i corrispettivi con il vecchio tracciato (versione 6.0).

Con il Provvedimento del 7 settembre 2021 si adeguano al 31 dicembre 2021 i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle Entrate.

In questo approfondimento, oltre a spiegare in modo semplice che cos’è e come funziona l’invio telematico dei corrispettivi risponderemo ad alcune frequenti domande che ci vengono poste da esercenti, professionisti e titolari di attività. Parleremo, quindi, di quali sono i dati obbligatori da inserire nello scontrino, delle sanzioni e di eventuali errori (come ad esempio cosa accade in caso di annullamento, reso, cambio merce, scontrino non pagato, ecc.).

Per ulteriori informazioni, invece, a questo link è possibile consultare una guida approfondita dell’Agenzia delle Entrate, contenente indicazioni dettagliate sulla memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.


Che cos’è lo scontrino elettronico

È lo strumento che, dal 1° gennaio 2022, sostituisce definitivamente lo scontrino e le ricevute fiscali in formato cartaceo. Ad essere coinvolti sono i commercianti al minuto e i soggetti a questi assimilati, i quali certificano i corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle Entrate. Fa eccezione l’emissione della fattura su richiesta del cliente al momento dell’acquisto.

Una volta acquistato il bene, all’acquirente viene rilasciato un documento commerciale (in sostituzione di scontrini e ricevute cartacee), che rappresenta le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Tale documento può essere utilizzato per la detrazione di alcune spese (sanitarie) se integrato con il Codice Fiscale del consumatore e consente di esercitare diritti di garanzia contro i vizi del bene venduto.
 

Quando è stato introdotto

È stato il Decreto Legislativo numero 127 del 5 agosto 2015 (approvato e disciplinato dal provvedimento del 28 ottobre 2016 dell’Agenzia delle Entrate) ad introdurre la possibilità di memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri via telematica.

Ma chi deve adeguarsi obbligatoriamente alla trasmissione telematica? A fare chiarezza è l’articolo 2 del decreto legge sopra citato:

I soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri”.

Sulla base del dl n. 127/2015 art. 2, dunque, dal 1° gennaio 2017 la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri è facoltativa per i soggetti che eseguono determinate operazioni (vedi l’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

È dal 1° luglio 2019 che diventa obbligatorio per gli operatori economici che nel 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Ad indicarlo è la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47 dell’8 maggio 2019 (consulta il documento in pdf), in cui viene specificato che, il riferimento al volume d’affari esclude le attività avviate durante l’anno solare 2019, per cui non vengono applicate sanzioni fino a gennaio 2020.

È, invece, dal 1° gennaio 2022 che arriva l’adeguamento per tutti gli altri esercenti. Per quanto riguarda i soggetti che effettuano le operazioni indicate dall’articolo 22 del DPR n. 633/1972 e raggiungono un volume d’affari inferiore a 400.000 euro, la registrazione dei corrispettivi, di cui all’articolo 24 comma 1 del DPR n. 633/1972, viene sostituita dalla loro memorizzazione elettronica e dall’invio telematicoall’Agenzia delle Entrate.

L’obbligo di adeguarsi alle nuove modalità digitali per l’invio dei corrispettivi continua a subire ulteriori proroghe. Inizialmente fissato al 1° gennaio 2021, in seconda battuta al 1° aprile e poi al 1° ottobre, l’obbligo di adeguamento è stato rimandato al 1° gennaio 2022 con la pubblicazione del documento del 7 settembre 2021 (versione in pdf).

Una decisione che sembra dipendere dalle oggettive difficoltà degli esercenti legate all’emergenza Coronavirus, come già anticipato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 83884 del 30 marzo 2021 (documento in pdf) che rinviava la scadenza in autunno:

“In considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria e considerato che l’art.1, comma 10, del Decreto Legge 232 marzo 2021, n. 41 (“Sostegni”) ha prorogato i termini entro cui l’Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA le bozze dei registri , delle comunicazioni di liquidazioni periodiche e della dichiarazione IVA, viene modificata dal 1° aprile 2021 al 1° ottobre 2021 la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici”.

Ricordiamo, inoltre, che l’adeguamento dei registratori telematici consente di partecipare alla lotteria degli scontrini, il gioco statale anti-evasione, elaborato con lo scopo di limitare l’uso del contante e favorire l’utilizzo di pagamenti elettronici per combattere l’evasione fiscale.
 

Come funziona

Non sono pochi i dubbi e gli interrogativi sull’argomento. Primo fra tutti, cosa fare per inviare i dati del documento commerciale all’Agenzia delle Entrate; oppure come avviene la memorizzazione e la trasmissione elettronica dei corrispettivi ma, soprattutto, chi è esonerato/esente dall’invio telematico? E poi, ancora, esistono delle app che consentono di memorizzare i dati senza registratore di cassa? Ma procediamo per punti, iniziando con il comprendere meglio la strumento dei registratori telematici, i cosiddetti RT.
 

Registratori telematici (RT)

Lo scontrino telematico può essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore di cassa telematico (RT) o una procedura web resa disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

Gli operatori che optano per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante RT devono assicurarsi che il proprio registratore telematico rispetti le regole e le specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento direttoriale. Al riguardo si hanno due alternative: l’acquisto di uno strumento nuovo, scegliendo presso i rivenditori autorizzati il modello più idoneo alle proprie esigenze o, in alternativa, adeguare il registratore di cassa già in possesso.
 

Come scegliere il registratore telematico

Quando si parla di registratore telematico (RT) si fa riferimento ad un registratore di cassa con la possibilità di connettersi ad internet e può essere sia fisso che portatile. Solitamente il modello di RT viene scelto a seconda della tipologia di lavoro dell’artigiano o dell’esercente, ma dipende anche dalla frequenza delle operazioni che l’esercente solitamente esegue.

RT per gli esercenti che compiono frequenti operazioni

Per gli operatori che nell’arco della giornata sono soliti compiere un elevato numero di operazioni sarà conveniente memorizzare e trasmettere i corrispettivi mediante un registratore telematico. In questo caso i documenti commerciali possono essere memorizzati ed emessi appena si eseguono le operazioni, anche nel caso in cui l’RT non sia connesso ad internet. La connessione ad internet sarà attivata al momento della chiusura di cassa quando, in automatico, il registratore predispone e sigilla elettronicamente il file contenente i dati complessivi dei corrispettivi giornalieri e trasmette il tutto al sistema dell’Agenzia delle Entrate. Una soluzione utile per gli esercenti di bar, ristoranti e tutti gli operatori che emettono scontrini o ricevute con notevole frequenza e ripetitività.

RT per gli esercenti che emettono pochi documenti commerciali

Nel caso in cui, l’operatore emetta pochi documenti, oppure opera in modo itinerante, sarà opportuna la procedura web “documento commerciale online“, disponibile gratuitamente nella sezione “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate e fruibile anche su dispositivi mobili. Questa modalità è, ad esempio, utile per idraulici, falegnami, artigiani che emettono ricevute compilate a mano (bollettario madre/figlia) e per tutti gli operatori che al momento di effettuazione dell’operazione hanno più tempo per compilare il documento commerciale.
 

Scontrino elettronico senza registratore telematico

È possibile inviare i corrispettivi giornalieri anche seguendo una specifica procedura online. La differenza principale tra la procedura web e il registratore telematico è che, nel caso della prima, è necessaria una connessione attiva nel momento in cui si sta effettuando l’operazione. Prerogativa indispensabile per memorizzare e generare il documento commerciale.

Questo metodo può essere utilizzato anche in modo combinato al registratore telematico, ad esempio nel caso in cui le attività siano esercitate in modalità stabile, presso un esercizio fisico, o ambulante in via occasionale.Per avere maggiori informazioni e indicazioni utili sulla procedura web è possibile consultare la sezione dedicata “Fatture e corrispettivi” presente sul portale dell’Agenzia delle Entrate. 


Scontrino elettronico errato

Può accadere, talvolta, che venga eseguito uno scontrino errato. Eventuali errori, ad esempio di battitura, presenti nella versione elettronica, possono essere corretti mediante le apposite funzionalità del registratore telematico prima della chiusura e trasmissione giornaliera dei corrispettivi. Qualora ciò non fosse possibile, sarà necessario ricorrere alla procedura web per l’emissione del documento commerciale di reso o di annullo.
 

Scontrino elettronico con reso o cambio merce

Il reso dei beni che risultano viziati o non corrispondenti alle esigenze del cliente è stato chiarito con le risoluzioni n. 154/E/2001 e n. 219/E/2003. Tali precisazioni restano valide così come ha indicato l’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 21 del 1° agosto 2019 (documento consultabile in pdf).

Quando il cliente si presenta per restituire il bene acquistato in negozio, il commerciante è tenuto ad aprire una pratica di reso, attribuendole un numero di identificazione che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso.

L’operatore può procedere al reso solo se il cliente è in grado di esibire il “documento commerciale” relativo all’acquisto originario il quale, rispetto agli scontrini e alle ricevute fiscali, coincidein modo inequivocabile con il codice di identificazione del punto vendita e del relativo registratore telematico.

Dovrà, poi, acquisire tutti gli elementi riconducibili all’acquisto originario quali:

  • le generalità del soggetto acquirente;
  • l’ammontare del prezzo rimborsato;
  • i dati di riferimento del documento certificativo dell’operazione.

Tali informazioni permettono all’Agenzia delle Entrate di ricostruire le singole operazioni e la corrispondenza delle stesse con l’ammontare dei corrispettivi trasmessi.

Modalità di reso

L’Agenzia delle Entrate ha individuato due modalità di reso:

  1. restituzione da parte del cliente di un bene acquistato, con sostituzione con un altro prodotto di pari valore o superiore, oppure con la consegna di un buono acquisto utile per acquistare in futuro un altro bene. In quest’ultimo caso va sottratto il prezzo della merce sostituita dal corrispettivo indicato nello scontrino emesso per certificare l’acquisto di un nuovo prodotto, annotando detto importo alla voce “rimborsi per restituzione merce venduta“. All’atto della cessione del nuovo prodotto, l’esercente può emettere due scontrini: il primo “negativo“, di importo pari al “buono-acquisto” consegnato dal cliente, per rettificare il corrispettivo del bene reso; il secondo di importo pari al corrispettivo globale del nuovo bene, per certificarne l’acquisto;
     
  2. restituzione di un bene con rimborso totale del corrispettivo già pagato: va attuata la stessa procedura indicata in precedenza, emettendo uno scontrino con l’annotazione “rimborso per restituzione merce venduta” e con importo totale negativo, da annotare nel registro dei corrispettivi, in diminuzione dell’imposta dovuta sugli incassi del giorno. È opportuno che lo scontrino indichi il numero identificativo della “procedura di reso” e che dell’operazione di rettifica resti traccia anche nello scontrino di chiusura giornaliero, relativo al giorno in cui è operato il rimborso, in modo da consentire il controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.
     

Scontrino elettronico per omaggio

Nel caso di omaggi, l’esercente deve emettere un documento commerciale pari a zero, che non avrà, quindi, alcun impatto sulla trasmissione dei corrispettivi.

Ai fini IVA, invece, va emessa una fattura elettronica da inviare al Sistema d’interscambio. La fattura va compilata con la tipologia di documento TD27 “fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa” e i campi del cedente/prestatore e del cessionario/committente vanno compilati con l’identificativo IVA di colui che emette l’autofattura.
 

Scontrino elettronico per vendite online

Nelle vendite online (e-commerce) non vi è obbligo di scontrino elettronico, anche se continua ad essere obbligatoria l’annotazione dei corrispettivi nel registro di competenza. Una decisione che è stata ribadita nella risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello numero 198 del 2019 (in questo link il documento in pdf). Nel documento viene spiegato il perché le vendite online non sono vincolate al rilascio dello scontrino telematico, a meno che non sia il cliente a richiedere la fattura. Il motivo risiede nel fatto che l’operazione di vendita online si configura come commercio elettronico indiretto e, dunque, è assimilato alle vendite per corrispondenza. Per quest’ultimo caso, infatti, si fa riferimento all’articolo 2, lettera oo), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, che esclude gli obblighi di certificazione nelle vendite per corrispondenza (ad eccezione della richiesta di fattura del cliente).
 

Esercenti, attività e professionisti

Le regole dei corrispettivi elettronici si applicano a tutti i commercianti al minuto e ai soggetti ad essi assimilati (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.), con le sole distinzioni legate, per il tipo di attività svolta, alla scelta dello strumento per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (RT o procedura web).

Mediciveterinariinfermieripsicologistrutture sanitarie e farmacie in quanto soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria adempiono all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate esclusivamente mediante l’invio dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS, utilizzando strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, ossia i Registratori Telematici.
 

Chi è obbligato all’invio telematico degli scontrini

Riportiamo, di seguito, alcuni esempi di attività commerciali e di professionisti che sono obbligati ad emettere documento elettronico, presentando le differenze principali tra le varie categorie.

NCC
Le prestazioni di servizi degli NCC sono assoggettate all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

Officine
Le prestazioni di riparazione meccanica e di carrozzeria sono assoggettate all’obbligo. Al contrario, le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti non sono obbligate.

Lavanderie
Nel caso delle lavanderie i registratori telematici consentono di stampare al cliente una copia di cortesia dello scontrino che, non avendo valore fiscale, potrà servire come promemoria dei capi consegnati.
 

Chi è esonerato dallo scontrino elettronico

Come abbiamo visto nel caso delle vendite online, non tutti gli operatori commerciali sono obbligati alla trasmissione elettronica dei corrispettivi giornalieri. Sono esonerate dall’obbligo tutte le operazioni individuate dal Decreto del 10/05/2019 – Min. Economia e Finanze (consulta il decreto in pdf).

Si tratta innanzitutto di quelle attività che, anche in base alla normativa precedente, sono fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi, come ad esempio:

  • tabaccai;
  • giornalai;
  • librai;
  • taxi
  • ambulanti;
  • calzolai;
  • venditori di prodotti agricoli.

Non dovranno inoltre, essere memorizzate e trasmesse in modalità elettronica:

  • le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel caso di trasporti internazionali, come le navi da crociera;
     
  • le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali il biglietto di trasporto assolve alla funzione di certificazione fiscale;
     
  • le prestazioni di gestione delle lampade votive nei cimiteri;
     
  • le prestazioni di soggetti che effettuano operazioni marginali, ovvero i cui ricavi o compensi non siano superiori all’1% del volume d’affari dell’anno precedente;
     
  • le prestazioni di riparazione di calzature (calzolai) effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
     
  • le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali.

Tuttavia le operazioni non soggette all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri continueranno ad essere annotate nel registro dei corrispettivi e gli operatori potranno continuare a rilasciare ricevuta o scontrino cartaceo.
 

Sanzioni

L’estensione della certificazione digitale anche ad esercenti e imprenditori con volumi d’affari al di sotto dei 400.000 euro, ha reso necessario un adeguamento delle sanzioni previste qualora non si rispettassero le norme.

Le sanzioni, mai inferiori a 500 euro, sono pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta e vengono applicate nei seguenti casi:

  • mancata memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi;
  • ritardo nella memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi;
  • memorizzazione o trasmissione con dati incompleti;
  • memorizzazione o trasmissione con dati non veritieri;
  • mancato funzionamento dei registratori telematici;
  • irregolare funzionamento dei registratori telematici.

Si deve aggiungere, poi, che se non ci sono omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica dei registratori è punita con una sanzione da 250 a 2.000 euro.

La sanzione amministrativa fissa, che prevede un importo di 100 euro per ogni operazione di trasmissione, si applica nei casi in cui le infrazioni non incidono sulla corretta liquidazione del tributo. Può capitare nei casi di:

  • omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi;
  • trasmissione di dati incompleti;
  • trasmissione di dati non veritieri;

Inoltre le sanzioni riguardano anche lo strumento utilizzato per memorizzare e trasmettere i corrispettivi, ovvero i registratori telematici. Sono previste sanzioni da 3.000 a 12.000 euro nelle seguenti situazioni:

  • manomissione dei registratori di cassa;
  • alterazione dei registratori;
  • utilizzo di registratori manomessi;
  • utilizzo di registratori alterati;
  • consenso all’utilizzo degli RT da parte di terzi per eludere le norme.

Si fa eccezione quando il fatto costituisce reato, oppure nel momento in cui al reato viene applicata la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (da quindici giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi).

Il sistema sanzionatorio, infatti, prevede anche le cosiddette “sanzioni accessorie“, quali:

  • sospensione della licenza;
  • sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
  • sospensione dell’esercizio dell’attività stessa.

Infine, per l’omessa installazione degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi si applica la sanzione da euro 1.000 a euro 4.000.