Riproponiamo la nota riassuntia di Ascom Torino in merito alle semplificazioni in materia di commercio introdotte dal Governo.

-Regime giuridico delle attività di commercio – semplificazione delle procedure di inizio attività: la SCIA  sostituisce la Dia in tutti i casi in cui questa era prevista nel d. lgs. 59/2010;

-Regime giuridico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande: la Regione sostiene la piena applicabilità delle vigenti disposizioni piemontesi (l.r. 38/2006 e s.m.i. nonché D.G.R. 85-13268/2010 e s.m.i.) incluse quelle relative a nuove aperture e trasferimenti;

-Requisiti morali per le attività di commercio nel settore alimentare e nella somministrazione: essendo la materia di esclusiva competenza statale la circolare regionale rimanda interamente a quella nazionale. Sottolinea per altro la seguente innovazione: “5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1988 n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale”.

-Requisiti professionali per le attività di commercio nel settore alimentare e nella somministrazione: 

Riguardo a questo punto la Circolare regionale chiarisce sostanzialmente che:
·           Questi requisiti sono richiesti solo per il commercio (ed evidentemente la somministrazione) di prodotti alimentari destinati all’alimentazione umana;
·           Non sono più richiesti per il commercio all’ingrosso;
·           Non sono parimenti più richiesti per la vendita di prodotti alimentari al dettaglio o la somministrazione effettuata nei confronti di una cerchia limitata di persone.
·           Viene esplicitamente riconosciuta la pratica commerciale esercitata in proprio purchè documentabile nelle forme previste dall’ordinamento civile e lavoristico;
·           Diventa ora ammissibile l’utilizzo di un preposto in possesso dei requisiti professionali anche in caso di impresa individuale.


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