Riproponiamo la nota riassuntia di Ascom Torino in merito alle semplificazioni in materia di commercio introdotte dal Governo.
-Regime giuridico delle attività di commercio – semplificazione delle procedure di inizio attività: la SCIA sostituisce la Dia in tutti i casi in cui questa era prevista nel d. lgs. 59/2010;
-Regime giuridico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande: la Regione sostiene la piena applicabilità delle vigenti disposizioni piemontesi (l.r. 38/2006 e s.m.i. nonché D.G.R. 85-13268/2010 e s.m.i.) incluse quelle relative a nuove aperture e trasferimenti;
-Requisiti morali per le attività di commercio nel settore alimentare e nella somministrazione: essendo la materia di esclusiva competenza statale la circolare regionale rimanda interamente a quella nazionale. Sottolinea per altro la seguente innovazione: “5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1988 n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale”.
-Requisiti professionali per le attività di commercio nel settore alimentare e nella somministrazione: