Si segnala la sentenza n. 1102, della Sezione staccata di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, depositata il 09 dicembre 2013, relativa alle modalità di confezionamento per la vendita di alimenti da asporto e la loro consumazione nelle aree pubbliche del centro storico del Comune di Sirmione.
La sentenza riguarda un ricorso presentato da una società che esercita attività di vendita per asporto di alimenti avverso l’ordinanza del 28 luglio 2006 n. 46 con cui il Comune di Sirmione “vieta la consumazione di alimenti, cibi precotti o pasti preparati e frutta, eccetto gelati e granite” e obbliga gli esercizi che vendono i predetti alimenti come non destinati al “consumo immediato nei locali e negli spazi all’aperto di pertinenza” a consegnarli al cliente “in buste di carta pesante a sacchetto… chiuse mediante sistema meccanico o altro, in modo da non consentirne un’apertura accidentale” e recanti “in lingua italiana, inglese, tedesca e francese il divieto di consumarne il contenuto nelle aree pubbliche del centro storico“.
Il ricorrente fonda il ricorso sui seguenti tre motivi:
-la violazione dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per omesso invio dell’avviso di inizio del procedimento a tutti i rivenditori. In particolare, il ricorrente considera l’atto impugnato un provvedimento indirizzato a soggetti determinati e determinabili e non un atto generale;
-la violazione dell’art. 20 della legge regionale Lombardia n. 6 del 2010, in quanto secondo il ricorrente il provvedimento mirerebbe a modificare il regime delle licenze già rilasciate;
-l’eccesso di potere per sviamento e violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza del potere amministrativo.
Il Tribunale ritiene, infondato il primo e il secondo motivo del ricorso in quanto da un lato l’atto impugnato seppur riferibile a soggetti ben determinati mantiene comunque il carattere della generalità; dall’altro l’ordinanza non incide sul regime delle licenze, ma sulle condizioni igienico-sanitarie per l’esercizio dell’attività.
Al contrario il TAR, sebbene ritenga legittima la previsione contenuta nell’art. 19 del Regolamento di polizia urbana, che consente di dettare prescrizioni sulle modalità di confezionamento per la vendita di alimenti e per il loro consumo in area pubblica, accoglie il terzo motivo del ricorso per i seguenti motivi:
-l’ordinanza è contraria alla disposizione contenuta nell’art. 9, comma 14 della LR Lombardia 30/2003 (ora art. 69 comma 146/2010 n. 6) per cui gli esercizi di somministrazione hanno diritto di vendere per asporto i loro prodotti senza limiti e prescrizioni ;
-l’ordinanza ha ad oggetto divieti e prescrizioni imposti sulla base di valutazioni non generalmente condivise (gusto estetico e decoro urbano) e genera oneri eccessivi che potrebbero incidere sulla redditività e sulla sopravvivenza degli imprenditori coinvolti.
